AMICI di VILLA MARELLI
ONLUS

LO STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO SOCIALE
Art.1) E' costituita una Associazione denominata "AMICI DI VILLA MARELLI - Istituto per la Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie del torace - Onlus". L'Associazione non ha fini di lucro.
Art.2) L'Associazione ha sede in Milano, viale Zara n.81.
Art.3) L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli o Enti con analoghi scopi sociali ed umanitari.
Art.4) La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.5) L'Associazione si propone, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, lo scopo di integrare l'attività istituzionale dell'U.O. di pneumologia - sede Istituto Villa Marelli - nei riguardi dei pazienti affetti da malattie polmonari croniche invalidanti, attivando volontari per proseguire a domicilio l'assistenza già iniziata presso le strutture, raccogliere fondi per l'acquisto di apparecchiature sanitarie e materiale sanitario da utilizzare nella propria attività, inviare il proprio personale volontario a corsi di perfezionamento.
Ha inoltre lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca scientifica nel campo della medicina preventiva, della diagnostica curativa e assistenziale delle malattie del torace, mediante iniziative editoriali, dibattiti, seminari, con collegamenti ad altre strutture o Enti nazionali e internazionali che abbiano le analoghe finalità.
Allo scopo promuoverà convegni, conferenze, mostre scientifiche, provvederà agli acquisti di apparecchiature medico-sanitarie e istituirà borse di studio per giovani medici prediligendo le specializzazioni che abbiano riferimento allo scopo dell'Associazione; non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, fatta eccezione per le attività lecite, non politiche nè partitiche, che siano direttamente connesse alle stesse.

SOCI
Art.6) Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri, Circoli e Enti che abbiano attività e scopo non in contrasto con quelli dell'Associazione, nonché Enti pubblici e privati che abbiano scopi umanitari e sociali.
Art.7) I soci sono di tre categorie:

  • Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli che gli stessi Soci fondatori a maggioranza decideranno di includervi.
  • Soci Benemeriti; quelli che con i loro particolari contributi o con attività svolte a favore dell'Associazione sostenendone l'attività e la valorizzazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
  • Soci Ordinari: tutti quelli che hanno versato la quota associativa annuale. La qualifica di socio permette la frequentazione alle manifestazioni e incontri che l'Associazione promuove.
L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta e dietro presentazione di due soci.
Le domande dovranno essere approvate dai consiglieri a maggioranza di due terzi e le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui sono accolte.
Art.8) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art.9) La qualifica di socio si perde automaticamente per effetto del mancato versamento della contribuzione stabilita per più di un anno. La qualità di socio può inoltre venir meno per recesso volontario o per decadenza. Nel primo caso ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata e tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel secondo caso la decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO
Art.10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione tramite donazioni, lasciti, eredità e legati;
b) dalle quote di iscrizione da versare all'atto dell'ammissione a socio nella misura fissata dall'assemblea;
c) dalle quote associative annue dei soci stabilite dall'Assemblea;
d) dai contributi straordinari stabiliti dall'assemblea per particolari iniziative o necessità;
e) dai contributi volontari sia di associati che di terzi;
f) da qualsiasi provento per attività svolta dall'Associazione.
I contributi ordinari che i soci devono versare sono dovuti per l'intero anno, indipendentemente dal momento dell'ammissione o del recesso del Socio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.11) Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.12) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci.
Art.13) L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione dei Bilanci di Previsione e del Consuntivo, nonchè per i rinnovi delle cariche o per le loro nomine.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea che deve approvare il bilancio può essere convocata anche entro il 30 giugno.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
Art.14) Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della adunanza (che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da inviare a mezzo di comunicazione scritta consegnata anche a mano, o telefax, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art.15) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.16) E' ammessa la delega per essere rappresentati all'assemblea, da conferire per iscritto solo ad altro socio ma non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio.
Art.17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza da altro socio designato dall'assemblea.
Art.18) Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha facoltà, quando lo ritiene opportuno, oltre nei casi previsti dalla legge, di far presenziare un Notaio, che funge da Segretario e ne redige il verbale.
Art.19) Le deliberazioni assunte dall'assemblea, in conformità dello statuto, vincolano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.20) All'assemblea spetta in sede ordinaria di discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le relazioni del Consiglio Direttivo, di eleggere i membri del Consiglio, il Presidente, il Segretario, i Revisori dei Conti di fissare, sulle proposte del Consiglio, le quote di ammissione e le contribuzioni associative nonché la penale per i tardati pagamenti; delibera inoltre sulle direttive di ordine generale e sull'attività svolta e da svolgere dalla Associazione oltre che su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.
In sede straordinaria delibera sul trasferimento della sede su ogni altra modifica dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.21) Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni relative all'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; verifica i bilanci di previsione e i consuntivi per sottoporle all'assemblea; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale ed ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; per lo svolgimento delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di esperti, soci e non soci, per pareri e studi professionali.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un apposito regolamento interno atto a coordinare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Art.22) Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.23) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea e la stessa ne determina il numero e nomina il Presidente tra i Consiglieri.
Almeno due terzi dei componenti del Consiglio devono essere soci fondatori o benemeriti.
Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea che procede alla nomina o alle riconferme delle cariche.
Art.24) I membri del Consiglio non hanno compensi, nè rimborsi spese e prestano la loro attività per l'Associazione a titolo completamente gratuito.
Art.25) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente e se lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri.
Art.26) La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente mediante invio di lettera raccomandata a tutti i componenti da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma da inviare almeno due giorni prima.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Consigliere designato dai presenti. Il segretario redige il verbale delle sedute che sarà firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

PRESIDENTE
Art.27) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.28) Il Presidente provvede a:

  • dirigere l'Associazione, promuovendo ed assicurando con mezzi idonei lo scopo dell'Associazione stessa, quale risulta dallo statuto;
  • convocare e presiedere le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione.
Art.29) Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad un membro del Consiglio Direttivo o al Segretario.
Art.30) Il Presidente è nominato dall'assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

SEGRETARIO
Art.31) Il Segretario è nominato dalla Assemblea per un triennio ed è rieleggibile.
Art.32) Il Segretario esegue le istruzioni che gli vengono impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente per la realizzazione delle finalità statutarie dell'Associazione, curandone gli affari ordinari, dirigendo gli uffici e firmando la corrispondenza.
Ha il compito di tenere i contatti con gli uffici pubblici e privati e con gli Enti che interessano l'attività dell'Associazione.
Partecipa a tutte le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendo i relativi verbali e sottoscrivendoli insieme al Presidente.

REVISORI DEI CONTI
Art.33) I revisori sono nominati ogni triennio dall'Assemblea ordinaria in numero di due. Ad essi spetta il controllo della contabilità dell'Associazione e del bilancio riferendone all'Assemblea ordinaria.
Essi avranno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE
Art.34) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO
Art.35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria nel rispetto dell'ultimo comma dell'articolo 21 Codice Civile.
Essa provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.36) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Amici di villa marelli: sostieni i progetti dell' Associazione !
CONTATTACI   hosted by DEC INFORMATICA
LINK